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Il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, e
dei Ministri competenti, ha approvato, tra i sette decreti legislativi di
adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, quello sul controllo
dell'acquisizione e uso di armi in
attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Ministero dell'interno -
decreto legislativo - esame definitivo).
La direttiva ha il fine di armonizzare
le condizioni di circolazione delle armi
da fuoco e delle loro componenti essenziali all'interno dell'Unione e impone
alle legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele. Recependo la
direttiva, il decreto rimodula le categorie delle armi da fuoco; modifica i criteri di acquisizione
e detenzione delle stesse; disciplina le modalità con cui devono essere
marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli
di acquisizione e detenzione; armonizza la durata delle autorizzazioni.
Tra le
principali novità, il testo introduce un sistema di tracciabilità delle armi uniforme che impone di
conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell'arma, il
divieto assoluto di usare armi
"camuffate", intese come armi
modificate in modo da assumere caratteristiche esteriori di un altro oggetto, e
l'obbligo, per ottenere il nulla osta all'acquisto di armi, di produrre
un'autocertificazione con la quale si attesta di aver avvisato i familiari
conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio.
Infine, il decreto
riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia
di nuova emissione e prescrive l'obbligo di presentare la certificazione medica
necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei
collezionisti di armi
antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d'armi, e integra la disciplina
esistente sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile ma
non incide sulla disciplina relativa all'acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze
Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(legge 9 luglio 1990, n. 185).
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